Città
Covid 19 - Prime misure drastiche di De Luca, si blocca la movida e ricevimenti
E' in pubblicazione l'ordinanza n.75 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca,
che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da
Covid-19.
Si anticipa la parte ordinativa del testo:
1. Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salvo ulteriori
modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata:
1.1. l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e
Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie, sono
subordinati alla stretta osservanza dei protocolli;
1.2.lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente
nel rispetto del limite massimo di n. 20 partecipanti per ciascun evento
e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;
1.3.a tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie,
ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle ore 22,00 è fatto divieto di
vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione,
nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la
somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio,
nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi
che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle
ore 22,00;
1.4. dalle ore 22,00 alle ore 06, 00 è fatto divieto di consumo di
bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed
aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle
aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;
1.5. resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o
evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con
postazioni fisse.
1.6.è fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri
che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di
mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a
quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e
comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore
rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di
protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del
treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano
confermate e prorogate fino al 7 ottobre 2020 le disposizioni di cui
all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari
data. Restano altresì confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze
n.73 del 25 settembre 2020 e n.74 del 27 settembre 2020, pubblicate
sul BURC nella data di adozione.
3. Si rammenta che ai sensi delle ordinanze, è fatto obbligo, tra l’altro:
- di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti
degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso,
contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente,
laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C;
- per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi della
identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di
avventori, della rilevazione e conservazione dei dati di idoneo
documento di identità al fine di metterla a disposizione dell’Autorità
Sanitaria, ove richiesto;
- di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante
l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza
interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di
settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport
all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze o riportati in
allegato al DPCM 7 settembre 2020. L’obbligo rimane escluso per i
bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie
incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in
forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
- ai titolari di esercizi commerciali, pubblici o aperti al
pubblico, anche in deroga ai protocolli allegati alle ordinanze di
effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso
dei locali di esercizio, e di assicurare la presenza di dispenser di gel
e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali al chiuso
alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura
inferiore a 37,5 °C;
4. E’ fatta raccomandazione a tutti i soggetti appartenenti alle categorie
fragili di non esporsi a rischi sanitari collegati ad eventi o situazioni
climatiche e ad adottare una linea di massima prudenza nelle relazioni
interpersonali.
5. E' fatta raccomandazione alle Forze dell'Ordine di assicurare i
necessari controlli sull'osservanza del presente provvedimento.