L'ASL e il mancato accordo sulla progressione economica aziendale, i chiarimenti
Sono state riportate su alcune testate notizie incomplete in ordine al mancato raggiungimento dell’accordo con le sigle sindacali in merito alla preventiva definizione e utilizzazione dei fondi di cui agli art.80 e art.81 del CCNL 2018, Comparto Sanità, con particolare riferimento alla progressione economica orizzontale. Nel merito va precisato che il mancato accordo è dipeso dalla indisponibilità da parte delle organizzazioni sindacali ad adeguarsi ai criteri stabiliti dalla vigente normativa.
Infatti, da ultimo, il Dipartimento Funzione Pubblica, con Circolare del 04/07/2019, interpretando l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta), ha disposto che “la quota di personale interessato alla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota “limitata” e quindi non maggioritaria (non superiore al 50%) della platea dei potenziali beneficiari”. Di conseguenza il beneficio economico, secondo la disposizione normativa, non può essere riconosciuto sulla base dell’ormai desueto criterio della ripartizione c.d. “a pioggia”, ovvero riconosciuto alla maggior parte dei lavoratori, ma circoscritto, necessariamente, ad una platea di potenziali beneficiari in misura non superiore al 50%, degli aventi diritto, selezionati sulla base di criteri oggettivi e di merito. Di conseguenza, in applicazione della normativa vigente, l’Azienda Sanitaria Locale ha dovuto proporre l’adeguamento dell’accordo alle disposizioni di legge, riconoscendo l’applicazione della fascia economica ad una platea di beneficiari da circoscrivere nella misura del 50% per l’anno 2019, così come previsto dalla citata Circolare della Funzione Pubblica, e non potendo far applicazione della proposta delle organizzazioni sindacali dell’80% per il 2019 e restante 20% nel 2020, in quanto in palese difformità con quanto previsto dalla citata normativa.
A questo si aggiunga che è stato anche richiesto parere alla Regione che ha disposto il rispetto della normativa vigente.
Si sottolinea infine che, pur convenendo con la proposta delle rappresentanze sindacali, l’adozione di percentuali difformi rispetto alle indicazioni impartite dalle Autorità Superiori competenti (Funzione Pubblica e Ragioneria di Stato), esporrebbe inevitabilmente l’Azienda ad un procedimento da parte della Corte dei Conti, come peraltro confermato dal Collegio Sindacale che ha preannunciato l’obbligo di denuncia in caso di adozione di provvedimenti non conformi alla normativa.
In conclusione, preme sottolineare che lo sforzo profuso dagli operatori del comparto durante l’emergenza Covid-19 non merita una sterile strumentalizzazione circa il mancato raggiungimento dell’accordo sindacale, poiché l’abnegazione mostrata durante l’emergenza sanitaria esula da tali argomentazioni. Infine, le scelte e le responsabilità del management aziendale saranno sempre improntate alla tutela del personale, nel pieno rispetto delle norme vigenti e con la mission di assicurare la corretta e sostenibile gestione aziendale.
Questi i fatti che hanno determinato la mancata sottoscrizione dell’accordo tra le parti.
Infine si anticipa che è stata predisposta nota alla Funzione Pubblica con invito a rivedere la circolare in questione, atteso che il ritardo nell’emanazione della circolare stessa rispetto all’approvazione del CCNL (maggio 2018), ha determinato situazioni di disparità di trattamento tra i dipendenti delle diverse Aziende Sanitarie, i cui effetti negativi ricadono , inevitabilmente, sui lavoratori.