La Corte Costituzionale boccia i ricorsi di Toscana, Emilia Romagna e Puglia sul dimensionamento scolastico
La Corte costituzionale ha deciso oggi i ricorsi delle Regioni Toscana, EmiliaRomagna e Puglia, che hanno impugnato, lamentandone l’incidenza sul
dimensionamento della rete scolastica di competenza delle regioni, varie disposizioni
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative al procedimento di definizione e
distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi
generali e amministrativi, nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche
autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo
demografico.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa rende
noto che la Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi ritenendo che, pur realizzandosi
una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia della
istruzione, " style="text-decoration:underline">siano prevalenti le competenze statali riguardanti l’ordinamento e
l’organizzazione amministrativa dello Stato - venendo in rilievo personale statale-, le
norme generali sull’istruzione, il coordinamento della finanza pubblica. Del resto, la
normativa statale non richiede alle regioni la chiusura di plessi scolastici quale
conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici.
In relazione alla sola impugnazione regionale che chiedeva l’introduzione di una
intesa al fine del riparto delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 558, della stessa
legge, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma solo nella parte
in cui non prevede l’acquisizione di un parere da parte della Conferenza unificata.