Regione
Covid - 19 : Decreto del Tar, rimane vietata la vendita di alcolici dopo le 22.00
La decisione di oggi del Tar Campania conferma che l’unica ordinanza in vigore è quella regionale.
Si ricorda, per opportuna informazione, che tale ordinanza prevede:
- orario illimitato per pizzerie, pub e ristoranti;
- per i bar, dopo le 22, divieto di vendere alcolici per asporto. Dopo questo orario, gli alcolici
possono essere consumati o al tavolo o al banco, secondo le norme di distanziamento.
Si sottolinea l’importanza di questa decisione. L'Unità di Crisi ricorda che nei mesi scorsi, prima del
Covid, al Pronto soccorso del Cardarelli, sono arrivati per intossicazione alcolica o in coma etilico,
37 ragazzi, 20 dei quali fra gli 11 e i 17 anni. Al Santobono si sono registrati 4 ricoveri (un bambino
di 11 anni, e tre ragazzine tra i 12 e i 14 anni. E’ importante dunque riaprire progressivamente tutte
le attività, ma è un atto doveroso di responsabilità evitare assembramenti e nel contempo cercare
anche di tutelare la salute dei minori, in qualche caso addirittura bambini.
Si fa appello alle forze dell’ordine perché sia fatta rispettare l’ordinanza e siano perseguiti coloro
che somministrano superalcolici a minori.
- Il TAR della Campania ha pronunciato in data odierna un decreto di sospensione della Ordinanza
Sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248 accogliendo le richieste della
Regione Campania .
In particolare, il Tribunale Amministrativo della Campania si è espresso sulle parti relative al
prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura
dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo
previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020 e ha
sospeso l'ordinanza del Comune di Napoli.
Il TAR ha "Ritenuto che sussiste il “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire
neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con
decreto presidenziale” sotto il duplice profilo:
a) dell’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile
afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in
ragione dei più ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla
stessa consentite;
b) della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e
contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte
degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività
di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine
pubblico".
E ha considerato che "a tali profili può ovviarsi disponendosi – a fini di certezza della disciplina
vigente, indipendentemente dalla declaratoria ex lege di inefficacia delle ordinanze sindacali
“contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e
regionali” disposta dal co. 2 dell’art. 3 del del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35 – l’espressa sospensione dell’ordinanza sindacale
del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248".