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Covid: Nuova ordinanza De Luca, confermato l'obbligo della mascherina, restrizioni per i concerti e misure anti movida
sabato 31 luglio 2021 - Da Redazione
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È in corso di pubblicazione l'ordinanza n.21 del 31 luglio 2021, a firma del
Presidente Vincenzo De Luca, che proroga le misure in scadenza e aggiorna
alle direttive che scatteranno dal 6 agosto sul territorio nazionale, le
disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all'aeroporto di Capodichino.
Ecco una sintesi del dispositivo:
"...Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale,
dalla data del 1° agosto 2021 e fino al 31 agosto 2021:
1. sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della
Giunta regionale della Campania n. 19 del 25 giugno 2021- pubblicata sul
BURC in pari data- e, in particolare:
1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi
gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar,
chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori
automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione,
nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli
esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di
somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita
di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al
banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di
qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di
intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti,
in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.
1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22
giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui
non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si
configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta
pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es.
nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di
affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche
all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti,
battelli, navi”.
2. Lo svolgimento, sul territorio regionale, di spettacoli, concerti ed eventi
pubblici ed aperti al pubblico – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al
decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, come modificate ed integrate dal decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, nonché delle misure disposte dal DPCM 2 marzo
2021, la cui efficacia è stata prorogata al 31 agosto 2021- è subordinato alla
definizione ed adozione, da parte delle competenti Autorità, delle misure e
specifìche prescrizioni, da individualizzare sulla base delle concrete
caratteristiche dei luoghi e dei singoli eventi, idonee a scongiurare
assembramenti ed altre situazioni di rischio sanitario anche nelle aree limitrofe
al luogo di svolgimento e ad assicurare i relativi controlli.
3. A modifica ed aggiornamento dell’Ordinanza regionale n. 20 del 22 luglio
2021:
- è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di
Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi per i quali l’Ordinanza del
Ministro della Salute 29 luglio 2021 non preveda l’obbligo di isolamento
fiduciario all’arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati
dall’USMAF in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la
Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 secondo le modalità
già definite con Ordinanza n.20/2021, in conformità alla disciplina di cui al
DPCM 17 giugno 2021. La menzionata ordinanza n.20/2021 resta confermata
per quanto non previsto nel presente provvedimento".